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Contratti e Assegni di Ricerca

Dal 1° gennaio 2025 sono stati attivati i Contratti di ricerca, in sostituzione degli assegni di ricerca, questi sono contratti di lavoro a tempo determinato, di durata biennale, rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni (prorogabile fino a un ulteriore anno nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale), e istituiti in conformità con l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazione dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

MODULISTICA

  • in allestimento

NORMATIVA E REGOLAMENTI

 

L’Assegno di ricerca è uno degli strumenti con cui l’Ateneo promuove la formazione alla ricerca dei giovani, crea e diffonde l’innovazione e lo studio in settori di particolare interesse per la ricerca scientifica ed il territorio. L'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che le Università, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. La collaborazione alla specifica attività di ricerca ha carattere continuativo ma temporalmente definita, in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dei Responsabili scientifici della ricerca. L’attività è svolta in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal Responsabile scientifico.

MODULISTICA


NORMATIVA E REGOLAMENTI

 

Bandi Contratti e Assegni di Ricerca