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UTT Brevetti

L’Università tutela, garantisce e valorizza la proprietà industriale. Il Brevetto è lo strumento giuridico con il quale viene conferito il monopolio temporaneo per lo sfruttamento economico dell'invenzione. La tutela brevettuale consente così di vietare a terzi di produrre, usare, commercializzare, vendere e/o importare il prodotto a cui si riferisce l'invenzione. Un brevetto tutela e valorizza un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico: può riguardare invenzioni industriali, modelli di utilità, nuove varietà vegetali. In questa sezione è possibile avere informazioni sulla procedura di Ateneo finalizzata al deposito di un brevetto e su quali sono i brevetti attualmente depositati a nome di Unibas, anche in co-titolarità.

► Elenco brevetti

► Gestione e valorizzazione brevetti
Il brevetto permette di ottenere un monopolio temporaneo su un'invenzione e ne consente il diritto di sfruttamento in regime di esclusiva. Il ricercatore che perviene a risultati inventivi nell'ambito della propria attività istituzionale è tenuto ad informare l'Ateneo che, in applicazione del DM 26 settembre 2023 e delle Linee Guida (Art.65, Comma 5 della L 102/2023) disciplinante la titolarità dei diritti di P.I. delle invenzioni dei ricercatori nelle Università, fatte le opportune valutazioni, procede alla tutela dell'invenzione. 
La Commissione Brevetti e Trasferimento Tecnologico di Ateneo, istituita "Al fine di sostenere gli inventori per il conseguimento e lo sfruttamento del Brevetto..." ​  ha compiti consultivi e fornisce pareri agli organi di Ateneo in materia di proprietà intellettuale.
Il calendario di incontri della Commissione, salvo casi particolari e/o urgenze, è il seguente:
- ultima settimana di gennaio;
- ultima settimana di maggio;
- ultima settimana di ottobre.
 

► Documenti di riferimento

|Regolamento UE in materia di AI  - il 12 luglio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento 1689/2024 sull’intelligenza artificiale (c.d. AI Act) che introduce regole armonizzate per lo sviluppo e la messa in commercio di sistemi di intelligenza artificiale (i.a.) sul territorio dell’Unione europea. Il Regolamento si pone l’obiettivo di contemperare l’innovazione e la competitività dei mercati europei con la necessità di garantire «un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente».
|L. 132/2025: Disposizioni e deleghe al Governo in materia di A.I. - Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la L. n.132/2025, si tratta del primo atto normativo nazionale interamente dedicato al tema della regolamentazione dell’intelligenza artificiale, il quale si pone l’obiettivo di arricchire e specificare disposizioni e principi dell’AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689).  La Legge focalizzandosi su etica, diritti, settori specifici (sanità, giustizia, PA, lavoro) e diritto d'autore, stabilisce obblighi di trasparenza per i professionisti  della Proprietà Intellettuale sull'uso dell'IA e la responsabilità umana, con implicazioni deontologiche e sanzioni per la violazione dei dati. 

► Link utili

  • Brevetto Europeo Unitario e Tribunale Unificato dei Brevetti
    con l'entrata in vigore dell'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (2023) e l'applicazione dei Regolamenti della UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012 sarà operativo il brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”) esso sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all'iniziativa: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda. Il brevetto unitario non si sostituirà ma semplicemente si affiancherà alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l’UIBM) e a livello europeo (presso l’EPO).